Ingresso in Italia cittadini extracomunitari

Informazioni importanti

Ingresso in Italia cittadini extracomunitari

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza.

Una volta in Italia richiederanno il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, turismo, visita o studio sia inferiore a tre mesi.

L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:

  • si presentano attraverso un valico di frontiera;
  • siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
  • abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto;
  • non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione;
  • non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali;
  • dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (l.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00. I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con esplulsione per direttissima.

Visto di ingresso

Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente. Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.
Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

  • finalità del viaggio;
  • mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
  • condizioni di alloggio

Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purchè non superiori a 90 giorni.
Diversamente, cittadini di altri Paesi hanno sempre l'obbligo di visto.

Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme).

Il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Soggiorno superiore a 90 giorni

In ogni caso, per tutti i soggiorni di lunga durata superiori cioè a 90 giorni, gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l'eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.

Tipologie di Visto

Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

  • Visto tipo A: transito aeroportuale
  • Visto tipo B: transito
  • Visto tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
  • Visto tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.

Permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 14,62;
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro. Le modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:

  • della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
  • del titolo di soggiorno scaduto,
  • del passaporto o altro documento equipollente.

La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:

  • l'uscita e il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
  • lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
  • il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.

Con la circolare del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Alla domanda è necessario allegare:

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
  • copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • copie delle buste paga relative all'anno in corso;
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50€)
  • contrassegno telematico da euro 14,62

Il costo della raccomandata è di euro 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
  • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
  • il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. (Le modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione).

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

  • entrare in Italia senza visto;
  • svolgere attività lavorativa;
  • usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
  • partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

  • esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  • soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.

In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Divieti e revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

  • per motivi di studio o formazione professionale;
  • per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
  • per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
  • per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

  • se acquisito fraudolentemente;
  • in caso di espulsione;
  • quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
  • in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
  • in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Quest'articolo è stato scritto dallo Studio Legale Di Cocco & Duval. Chiama al +39 06 546 479 37 o +39 06 546 479 39 per consigli legali.

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